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La fase 2 nel Comune di Marciana: riapertura dei banchi alimentari nei mercati e riapertura dei cimiteri

Con l’Ordinanza N.18 del 4 mag­gio 2020 il Sin­da­co di Mar­cia­na inte­gra l’adeguamento del­le dispo­si­zio­ni comu­na­li alle nor­ma­ti­ve nazio­na­li e regio­na­li sull’emergenza COVID-19.

Un invi­to al sen­so di respon­sa­bi­li­tà e alla prudenza.
Il Sin­da­co ordi­na “a tut­ta la popo­la­zio­ne, alle atti­vi­tà e alle asso­cia­zio­ni ope­ran­ti nel Comu­ne di Mar­cia­na di atte­ner­si scru­po­lo­sa­men­te alle dispo­si­zio­ni nor­ma­ti­ve vigen­ti nazio­na­li e regio­na­li rela­ti­ve alle misu­re urgen­ti in mate­ria di con­te­ni­men­to e gestio­ne dell’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca da Covid-19”. L’inosservanza del­le ordi­nan­ze com­por­ta l’applicazione del­le san­zio­ni ammi­ni­stra­ti­ve pre­vi­ste dal­la Leg­ge e, qua­lo­ra costi­tui­sca rea­to, la segna­la­zio­ne alla com­pe­ten­te auto­ri­tà di P.G. per quan­to di competenza.

Mer­ca­ti settimanali.
Con la revo­ca del­le pre­ce­den­ti ordi­nan­ze si atti­va la ria­per­tu­ra par­zia­le dei mer­ca­ti set­ti­ma­na­li limi­ta­ta­men­te al set­to­re ali­men­ta­re da gio­ve­dì 7 mag­gio. “Nel mer­ca­to è fat­to obbli­go di man­te­ne­re la distan­za inter­per­so­na­le di 1,8 metri e di posi­zio­na­re pres­so i ban­chi dispen­ser con liqui­do per la sani­fi­ca­zio­ne del­le mani e/o guan­ti monou­so; non potran­no esse­re pre­sen­ti al ban­co più di due ope­ra­to­ri e non più di 1 clien­te per vol­ta. Gli ope­ra­to­ri, muni­ti di masche­ri­ne e guan­ti, devo­no garan­ti­re comun­que il man­te­ni­men­to del­la distan­za di sicu­rez­za di 1,8 metri tra loro e gli uten­ti e garan­ti­re il rispet­to del­la distan­za di 1,8 metri tra le per­so­ne in fila; i ban­chi dovran­no esse­re distan­zia­ti alme­no 4 metri uno dall’altro”.

Cimi­te­ri.
Ria­per­ti al pub­bli­co i cimi­te­ri sul ter­ri­to­rio comu­na­le mar­cia­ne­se con la pos­si­bi­li­tà di svol­ge­re cele­bra­zio­ni fune­bri, con un nume­ro di par­te­ci­pan­ti mas­si­mo fis­sa­to in 15 per­so­ne, indos­san­do le masche­ri­ne pro­tet­ti­ve e pos­si­bil­men­te all’aperto come indi­ca­to nell DPCM del 26 apri­le 2020.

Spiag­ge.
Dal 4 mag­gio è anche con­sen­ti­to il tran­si­to, ma non la sosta, sul­le spiag­ge del ter­ri­to­rio comu­na­le (Ordi­nan­za N.17 del 30 apri­le 2020).

Cosa si può e cosa non si può fare in Tosca­na www.toscana-notizie.it
Nell’Ordinanza Regio­na­le N.50 disci­pli­na le atti­vi­tà che da lune­dì 4 mag­gio in Tosca­na si pos­so­no o non si pos­so­no fare. Ripor­tia­mo alcu­ni esempi:
Per quan­do riguar­da le secon­de case l’or­di­nan­za regio­na­le pre­ve­de che il rien­tro pres­so il pro­prio domi­ci­lio, abi­ta­zio­ne o resi­den­za è con­sen­ti­to solo per colo­ro che han­no sul ter­ri­to­rio regio­na­le il pro­prio medi­co di medi­ci­na gene­ra­le o il pedia­tra di fami­glia. Non è, per­tan­to, con­sen­ti­to il rien­tro in Tosca­na ver­so le secon­de case uti­liz­za­te per vacanze.
Per chi risie­de in Tosca­na è pos­si­bi­le rag­giun­ge­re le secon­de case, i pro­pri cam­per, rou­lot­tes o altri manu­fat­ti solo per svol­ge­re atti­vi­tà di manu­ten­zio­ne e ripa­ra­zio­ne. Lo spo­sta­men­to dovrà esse­re esclu­si­va­men­te indi­vi­dua­le (quin­di non fami­lia­re) e limi­ta­to al ter­ri­to­rio regio­na­le con obbli­go di rien­tro in gior­na­ta pres­so l’abitazione abituale.
L’at­ti­vi­tà spor­ti­va potrà esse­re svol­ta, solo indi­vi­dual­men­te, ma spo­stan­do­si all’in­ter­no del­l’in­te­ro ter­ri­to­rio regio­na­le e con pro­pri mez­zi di tra­spor­to e rien­tran­do a casa in gior­na­ta. I mino­ri o i sog­get­ti non com­ple­ta­men­te auto­suf­fi­cien­ti pos­so­no esse­re accom­pa­gna­ti da una per­so­na. La distan­za inter­per­so­na­le da rispet­ta­re è di alme­no 2 metri.
Lo stes­so vale per l’at­ti­vi­tà moto­ria, a pie­di o in bici­clet­ta, con par­ten­za e rien­tro alla pro­pria abi­ta­zio­ne, sen­za uso di altri mez­zi di tra­spor­to. Nel caso di resi­den­ti nel­la mede­si­ma abi­ta­zio­ne e di mino­ri o per­so­ne non com­ple­ta­men­te auto­suf­fi­cien­ti accom­pa­gna­ti, non è neces­sa­rio man­te­ne­re la distan­za di alme­no 2 metri.
Per ogni altra atti­vi­tà diver­sa da quel­la spor­ti­va val­go­no le dispo­si­zio­ni nazio­na­li riguar­do all’obbligo di indos­sa­re la masche­ri­na nel caso non sia pos­si­bi­le man­te­ne­re la distan­za di alme­no un metro. Per una miglio­re tute­la del­la salu­te pro­pria e del­la col­let­ti­vi­tà, negli spa­zi aper­ti, in pre­sen­za di più per­so­ne, si con­si­glia di indos­sa­re comun­que la masche­ri­na e di man­te­ne­re la distan­za inter­per­so­na­le di alme­no 1,8 metri.
Anche le atti­vi­tà agri­co­le e la sel­vi­col­tu­ra sono per­mes­se, e l’am­bi­to è quel­lo regio­na­le. Occor­re però che lo si fac­cia in un appez­za­men­to agri­co­lo o fore­sta­le di pro­prie­tà, con un solo spo­sta­men­to al gior­no e il rien­tro in gior­na­ta pres­so la pro­pria abi­ta­zio­ne. Le atti­vi­tà da svol­ge­re devo­no limi­tar­si a quel­le per la tute­la del­le spe­cie vege­ta­li, degli ani­ma­li alle­va­ti, e per il taglio del bosco.
L’uso di imbar­ca­zio­ni per atti­vi­tà spor­ti­va e per la pesca ama­to­ria­le è con­sen­ti­to ad un mas­si­mo di due per­so­ne con rien­tro all’ormeggio in giornata.
La risto­ra­zio­ne con con­se­gna a domi­ci­lio è per­mes­sa nel rispet­to del­le nor­me igie­ni­co-sani­ta­rie per l’attività di con­fe­zio­na­men­to e di tra­spor­to. Lo stes­so vale per la risto­ra­zio­ne con aspor­to da par­te degli eser­ci­zi di som­mi­ni­stra­zio­ne di ali­men­ti e bevan­de e da par­te del­le atti­vi­tà arti­gia­ne ali­men­ta­ri. Si rac­co­man­da che la ven­di­ta avven­ga pre­via ordi­na­zio­ne on-line o tele­fo­ni­ca, garan­ten­do che gli ingres­si per il riti­ro dei pro­dot­ti ordi­na­ti avven­ga­no per appun­ta­men­to, dila­zio­na­ti nel tem­po, e con­sen­ten­do nel loca­le la pre­sen­za di un clien­te alla vol­ta, assi­cu­ran­do che per­man­ga il tem­po stret­ta­men­te neces­sa­rio alla con­se­gna e al paga­men­to del­la mer­ce, con divie­to di ogni for­ma di con­su­mo sul posto.

Il testo com­ple­to dell’Ordinanza n.18, il nuo­vo modu­lo di auto­cer­ti­fi­ca­zio­ne e le altre normative:

COVID-19

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