Ho avu­to modo di leg­ge­re l’ar­ti­co­lo di Ita­lo Sape­re, sul­la stam­pa Elba­na in meri­to al Dise­gno Di Leg­ge 1571 deno­mi­na­to SALVAMARE.

Oltre ad appren­de­re il con­te­nu­to del DDL e i pas­si in avan­ti che si stan­no stu­dian­do a livel­lo nazio­na­le ed inter­na­zio­na­le sul­la Tute­la del Mare, l’at­ten­zio­ne dovu­ta all’ar­go­men­to mi ha fat­to nota­re che, ad un cer­to pun­to,  vie­ne elen­ca­to un arti­co­lo 11 del Dise­gno Di Leg­ge dedi­ca­to alla costru­zio­ne di un Desa­li­niz­za­to­re, di cui però man­ca il testo.

Sic­ché ho volu­to cer­ca­re e  leg­ge­re il con­te­nu­to di que­sto arti­co­lo 11 del DDL 1571 per com­pren­der­ne meglio la por­ta­ta.

Dopo aver­lo fat­to, cre­do sia mol­to uti­le dif­fon­der­ne il con­te­nu­to, per meglio com­pren­de­re qua­le indi­riz­zo stia pren­den­do la Legi­sla­zio­ne Nazio­na­le ed Euro­pea in meri­to agli  Impian­ti di Desa­li­niz­za­zio­ne ed inol­tre capi­re sé l’e­ri­gen­do Desa­li­niz­za­to­re del­l’El­ba, a Mola, ne rispet­te­rà le pros­si­me nuo­ve pre­scri­zio­ni, ancor­ché in cor­so di appro­va­zio­ne.
E sì, per­ché nel Testo del­l’Art. 11 si cita tra l’al­tro l’Ob­bli­go di segui­re una pro­ce­du­ra auto­riz­za­ti­va che con­tem­pli la RICHIESTA di Valu­ta­zio­ne di Impat­to Ambien­ta­le e non una richie­sta di Esclu­sio­ne dal­la V. I. A. ; che NON È la stes­sa cosa.
La Legi­sla­zio­ne euro­pea andrà nel­la dire­zio­ne del­la PRECAUZIONE e TUTELA DEL BENE.
All’ Elba, e non solo, il mare è Vita­le
per l’uo­mo e quin­di il fun­zio­na­men­to di un manu­fat­to indu­stria­le ‚così deli­ca­to per l’im­pat­to nell’ ambien­te, dovreb­be tener con­to anche di una Leg­ge in Appro­va­zio­ne di cui già si cono­sco­no i mag­gio­ri adem­pi­men­ti.
Altri­men­ti il rischio è di tro­var­si, tra tre o quat­tro anni, cir­ca il tem­po neces­sa­rio alla costru­zio­ne del Dis­sa­la­to­re, con para­me­tri costrut­ti­vi appli­ca­ti ma già  supe­ra­ti rispet­to ad una nor­ma­ti­va di cui si cono­sco­no già OGGI le linee gui­da.

Ad ogni modo, ecco qui di segui­to il testo, ed invi­to  TUTTI colo­ro che han­no a cuo­re il Mare e l’Am­bien­te natu­ra­le Elba­no e non solo, a leg­ger­lo.
Ovvia­men­te l’in­vi­to è este­so anche a colo­ro che sono d’ac­cor­do con la costru­zio­ne di un Desa­li­niz­za­to­re in modo che pos­sa sor­ge­re nel­le per­so­ne depu­ta­te a deci­de­re, uno sti­mo­lo a capi­re la dif­fe­ren­za tra le carat­te­ri­sti­che tec­ni­che appli­ca­te “IERI”  e ‚sé neces­sa­rio, le modi­fi­che da appor­ta­re da OGGI per IL DOMANI;
in modo da miglio­ra­re quan­to attie­ne alle Tec­no­lo­gie appli­ca­te per gli sca­ri­chi del­la sala­mo­ia, e la mine­ra­liz­za­zio­ne del­l’ac­qua depu­ra­ta, ma soprat­tut­to capi­re sé è sta­to fat­to tut­to il pos­si­bi­le per ridur­re le per­di­te del siste­ma idri­co Elba­no.

Ful­vio Di Pie­tro

DDL 1571 Art. 11.
(Cri­te­ri gene­ra­li per la disci­pli­na
degli Impian­ti di Desa­li­niz­za­zio­ne)

1. Al fine di TUTELARE l’Am­bien­te Mari­no e Costie­ro, tut­ti gli impian­ti di desa­li­niz­za­zio­ne mag­gior­men­te
impat­tan­ti sono sot­to­po­sti a pre­ven­ti­va Valu­ta­zio­ne di Impat­to Ambien­ta­le, di cui alla par­te secon­da del decre­to legi­sla­ti­vo
3 apri­le 2006, n. 152.

Nel­l’al­le­ga­to II alla par­te secon­da del cita­to Decre­to Legi­sla­ti­vo,
dopo il pun­to 17-bis) è inse­ri­to il seguen­te: « 17-ter)   Impian­ti di desa­li­niz­za­zio­ne ».

2. Gli sca­ri­chi degli impian­ti di desa­li­niz­za­zio­ne di cui al com­ma 1 sono auto­riz­za­ti in con­for­mi­tà alla
disci­pli­na degli sca­ri­chi di cui alla par­te ter­za del decre­to legi­sla­ti­vo 3 apri­le 2006, n. 152.
Entro cen­tot­tan­ta gior­ni dal­la data di entra­ta in vigo­re del­la pre­sen­te leg­ge, con decre­to del Mini­stro
del­l’Am­bien­te e del­la Tute­la del Ter­ri­to­rio e del Mare sono defi­ni­ti, per gli sca­ri­chi di tali impian­ti, CRITERI SPECIFICI ad inte­gra­zio­ne di quan­to ripor­ta­to nel­l’al­le­ga­to 5 alla par­te ter­za del cita­to decre­to legi­sla­ti­vo n. 152 del 2006.

3. Gli impian­ti di Desa­li­niz­za­zio­ne desti­na­ti alla pro­du­zio­ne di acqua per il con­su­mo uma­no sono
ammis­si­bi­li:
a) in situa­zio­ni di COMPROVATA CARENZA Idri­ca e in man­can­za di fon­ti idri­co­po­ta­bi­li alter­na­ti­ve
eco­no­mi­ca­men­te soste­ni­bi­li;
b) qua­lo­ra sia dimo­stra­to che sia­no sta­ti effet­tua­ti gli oppor­tu­ni inter­ven­ti per RIDURRE
SIGNIFICATIVAMENTE LE PERDITE del­la Rete Acque­dot­ti­sti­ca e per la Razio­na­liz­za­zio­ne del­l’u­so del­la risor­sa idri­ca pre­vi­sta dal­la pia­ni­fi­ca­zio­ne di set­to­re;
c) nei casi in cui gli impian­ti sia­no pre­vi­sti nei pia­ni di set­to­re in mate­ria di acque e in par­ti­co­la­re nel Pia­no d’ Ambi­to anche sul­la base di un’a­na­li­si costi bene­fì­ci.

4. Entro cen­tot­tan­ta gior­ni dal­la data di entra­ta in vigo­re del­la pre­sen­te leg­ge, con decre­to del Mini­stro del­l’Am­bien­te e del­la tute­la del ter­ri­to­rio e del mare, di con­cer­to con il Mini­stro del­la Salu­te, sono
defi­ni­ti cri­te­ri di indi­riz­zo nazio­na­li sul­l’a­na­li­si dei Rischi Ambien­ta­li e Sani­ta­ri cor­re­la­ti agli impian­ti di
Desa­li­niz­za­zio­ne non­ché le soglie di ASSOGGETTABILITÀ alla Valu­ta­zio­ne di Impat­to Ambien­ta­le di cui al com­ma 1.

DDL S. 1571 — Sena­to del­la Repub­bli­ca XVIII Legi­sla­tu­ra 1.2.1.