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Regione Toscana: Rossi, le nuove norme Regionali e l’ uso delle mascherine

Otto mil­ioni e mez­zo di mascher­ine FFP1 monouso, equiv­alen­ti alla mascher­ine chirur­giche, sono in arri­vo nelle case di tut­ti i toscani. Le dis­tribuiran­no i Comu­ni, le for­nisce (a pro­prie spese) la Regione. Sono tre mascher­ine a tes­ta, tolti i bam­bi­ni più pic­coli, ma altre suc­ces­si­va­mente ne saran­no con­seg­nate, dopodiché, ulti­ma­ta la dis­tribuzione, al più tar­di entro sette giorni, sarà obbli­ga­to­rio indos­sar­le: sui mezzi pub­bli­ci, sui taxi e mezzi a noleg­gio con con­du­cente, nei negozi e a fare la spe­sa, negli uffi­ci e luoghi chiusi ma anche negli spazi all’aperto fre­quen­tati da più per­sone e dove è obbli­ga­to­rio il man­ten­i­men­to del­la dis­tan­za sociale di sicurez­za.

“Abbi­amo pen­sato che indos­sare le mascher­ine chirur­giche sia un pri­mo ele­men­to di pre­ven­zione pri­maria, che può aggiunger­si alle tante dis­po­sizioni assunte sui com­por­ta­men­ti da tenere” spie­ga in un video posta­to su face­book il pres­i­dente del­la Toscana Enri­co Rossi, subito dopo aver fir­ma­to l’ordinanza.

La Regione è par­ti­ta dal dibat­ti­to in cor­so nel­la comu­nità sci­en­tifi­ca, che si inter­ro­ga su una revi­sione nell’uso dei dis­pos­i­tivi di pro­tezione. La scelta del­la con­seg­na a domi­cilio è sta­ta fat­ta per evitare dis­per­sioni e assem­bra­men­ti.

“Ma sia ben chiaro – ammonisce Rossi — avere la masche­ri­na non autor­iz­za ad uscire. Il pri­mo com­pi­to di cias­cun toscano è quel­lo rimanere a casa, sal­vo motivi di neces­sità che sono il lavoro, fare la spe­sa o recar­si dal medico o in far­ma­cia. E sic­come a fare la spe­sa o dal medico uno non va tut­ti i giorni, il numero lim­i­ta­to di mascher­ine di questo pri­mo stock è già suf­fi­ciente a garan­tire auto­suf­fi­cien­za per un cer­to peri­o­do. Ma ne sti­amo già acqui­s­tan­do altre, le sti­amo pro­ducen­do gra­zie pure ad una fil­iera toscana, e il riforn­i­men­to – assi­cu­ra Rossi – sarà costante”.

Nes­sun effet­to spot, insom­ma. “Con il coro­n­avirus – ammette Rossi — dovre­mo con­vi­vere per un cer­to peri­o­do e l’uso del­la masche­ri­na, con­siglia­to dagli scien­ziati, ten­derà quin­di ad impor­si”. Le indi­cazioni segui­te dal­la Regione per indi­care quan­do e dove indos­sar­le sono quelle dell’Organizzazione mon­di­ale per la san­ità, dice il pres­i­dente: “Tut­ti quegli ambi­en­ti pub­bli­ci o pri­vati in cui per l’Oms è nec­es­saria la dis­tan­za sociale di almeno 1,8 metri”.

L’obbligatorietà di indos­sare le mascher­ine sarà però grad­uale: scat­terà, nei sin­goli ter­ri­tori comu­nali, dal momen­to in cui il sin­da­co comu­nicherà alla Regione che l’ultima masche­ri­na è sta­ta con­seg­na­ta. Per far­lo ai pri­mi cit­ta­di­ni saran­no con­ces­si al mas­si­mo sette giorni. Le mascher­ine non saran­no obbli­ga­to­rie per i bam­bi­ni con meno di sei anni e per chi non le tollera (ma in questo caso sarà nec­es­sario un cer­ti­fi­ca­to del medico curante).

IL TESTO INTEGRALE

REGIONE TOSCANA
Ordi­nan­za del Pres­i­dente del­la Giun­ta Regionale N° 26 del 06 Aprile 2020
Ogget­to: Mis­ure stra­or­di­nar­ie per il con­trasto ed il con­teni­men­to sul ter­ri­to­rio regionale del­la dif­fu­sione del virus COVID-19 in mate­ria di uti­liz­zo di mascher­ine
Dipar­ti­men­to Pro­po­nente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Strut­tura Pro­po­nente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto sogget­to a pub­bli­cazione inte­grale (PBURT/BD)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vis­to l’art. 32, 117, com­ma 3, del­la Cos­ti­tuzione;

Vis­to lo Statu­to del­la Regione Toscana;

Vis­to l’articolo 117, com­ma 1 del decre­to leg­isla­ti­vo 31 mar­zo 1998, n.112, in base la quale le regioni sono abil­i­tate ad adottare provved­i­men­ti d’urgenza in mate­ria san­i­taria;

Vis­to la legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, recante “Isti­tuzione del servizio san­i­tario nazionale” e, in par­ti­co­lare, l’art. 32 che dispone “il Min­istro del­la san­ità può emet­tere ordi­nanze di carat­tere con­tin­gi­bile e urgente, in mate­ria di igiene e san­ità pub­bli­ca e di polizia vet­eri­nar­ia, con effi­ca­cia este­sa all’intero ter­ri­to­rio nazionale o a parte di esso com­pren­dente più regioni”, nonché “nelle medes­ime materie sono emesse dal pres­i­dente del­la giun­ta regionale e dal sin­da­co ordi­nanze di carat­tere con­tin­gi­bile ed urgente, con effi­ca­cia este­sa rispet­ti­va­mente alla regione o a parte del suo ter­ri­to­rio com­pren­dente più comu­ni e al ter­ri­to­rio comu­nale”;

Pre­so atto del­la delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 31 gen­naio 2020 con la quale è sta­to dichiara­to, per sei mesi, lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’insorgenza di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipar­ti­men­to del­la pro­tezione civile n. 630 del 3 feb­braio 2020, recante “Pri­mi inter­ven­ti urgen­ti di pro­tezione civile in relazione all’emergenza rel­a­ti­va al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’insorgenza di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili” e seguen­ti recan­ti ulte­ri­ori inter­ven­ti urgen­ti in relazione all’e­mer­gen­za in cor­so;

Richiam­a­to altresì il decre­to del Capo del Dipar­ti­men­to del­la Pro­tezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sot­to­scrit­to è nom­i­na­to sogget­to attua­tore ai sen­si del­la cita­ta OCDPC n. 630/2020;

Vista l’Ordinanza del Pres­i­dente n.7 del 04-03-2020 avente ad ogget­to “Definizione delle strut­ture orga­niz­za­tive per la ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19. Revo­ca ordi­nan­za n. 4/2020”;

Vis­to il decre­to legge 23 feb­braio 2020, n.6 recante “Mis­ure urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid 19”, con­ver­ti­to, con modificazioni,dalla legge 5 mar­zo 2020, n.13, suc­ces­si­va­mente abroga­to dal decre­to legge 25 mar­zo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, com­ma 6bis, e dell’articolo 4;

Vis­to il decre­to legge 17 mar­zo 2020, n.18 recante Mis­ure di poten­zi­a­men­to del servizio san­i­tario nazionale e di sosteg­no eco­nom­i­co per le famiglie, lavo­ra­tori ed imp­rese con­nesse all’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19, in par­ti­co­lare l’articolo 16;

Vis­to il decre­to legge 25 mar­zo 2020, n.19 recante “Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19”, che ai sen­si dell’articolo 2, com­ma 3 sono fat­ti salvi gli effet­ti prodot­ti e gli atti adot­tati sul­la base dei decreti e delle ordi­nanze ema­nati ai sen­si del decre­to legge 23 feb­braio 2020, n.6;

Vis­to, in par­ti­co­lare, l’articolo 3 del soprac­i­ta­to d.l.19/2020 che prevede che le Regioni, in relazione a speci­fiche situ­azioni sopravvenute di aggrava­men­to del ris­chio san­i­tario ver­ifi­cate­si nel loro ter­ri­to­rio pos­sono intro­durre mis­ure ulte­ri­or­mente restrit­tive, tra quelle di cui all’articolo 1, com­ma 2, esclu­si­va­mente nell’ambito delle attiv­ità di loro com­pe­ten­za e sen­za inci­sione delle attiv­ità pro­dut­tive e di quelle di ril­e­van­za strate­gi­ca per l’economia nazionale;

Vis­to il Decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri del 8 mar­zo 2020, che prevede ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19, revo­can­do, con­tes­tual­mente i Decreti del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri del 1° mar­zo e del 4 mar­zo 2020;

Vis­to il Decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri del 9 mar­zo 2020, medi­ante il quale le mis­ure, di cui all’articolo 1 del DPCM dell’8 mar­zo 2020, sono estese all’intero ter­ri­to­rio nazionale sino al 3 aprile 2020;

Vis­to il Decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri del 11 mar­zo 2020, avente ad ogget­to “Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da Covid19, applic­a­bili sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale”;

Vis­to il Decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri 22 mar­zo 2020 avente ad ogget­to “Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, recante mis­ure urgen­ti in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19, applic­a­bili sul­l’in­tero ter­ri­to­rio nazionale” pub­bli­ca­to sul­la Gazzetta Uffi­ciale Serie Gen­erale n.76 del 22 mar­zo 2020;

Vis­to il decre­to del Min­istro del­lo svilup­po eco­nom­i­co 25 mar­zo 2020, pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale n.80 del 26 mar­zo 2020, con cui è sta­to mod­i­fi­ca­to l’elenco dei cod­i­ci di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 mar­zo 2020;

Vis­to il Decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri 1° aprile 2020 recante “Dis­po­sizioni attua­tive del decre­to legge 25 mar­zo 2020, n.19, recante “Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19, applic­a­bili sull’intero ter­ri­to­rio nazionale”pubblicato nel­la Gazzetta Uffi­ciale Serie Gen­erale n.88 del 1° aprile 2020;

Con­sid­er­a­to l’evolversi del­la situ­azione epi­demi­o­log­i­ca, il carat­tere par­ti­co­lar­mente dif­fu­si­vo dell’epidemia;

Ritenu­to che l’attuale con­testo, soprat­tut­to con rifer­i­men­to alla neces­sità di real­iz­zare una com­pi­u­ta azione di pre­ven­zione, impone l’assunzione imme­di­a­ta di mis­ure speci­fiche e più restrit­tive di con­teni­men­to e ges­tione, adeguate e pro­porzion­ate al la situ­azione epi­demi­o­log­i­ca del­la Toscana;

Ritenu­to che i dati sul­la pros­e­cuzione del con­ta­gio impon­gono di raf­forzare le indi­cazioni per quan­to attiene ai com­por­ta­men­ti che pos­sono gener­are con­dizioni idonee alla sua dif­fu­sione ulte­ri­ore;

Tenu­to con­to del dibat­ti­to in cor­so nel­la comu­nità sci­en­tifi­ca sec­on­do cui sarebbe nec­es­sario una revi­sione sull’utilizzo dei dis­pos­i­tivi di pro­tezione indi­vid­uale e che l’Organizzazione mon­di­ale del­la San­ità avrebbe indi­vid­u­a­to nel­la dis­tan­za pari a 1,8 metri la misura di dis­tanzi­a­men­to sociale min­i­mo con rifer­i­men­to all’epidemia in cor­so;

Con­sid­er­a­to che la Regione Toscana ha provve­du­to all’acquisto di 8,5 mil­ioni di mascher­ine chirur­giche monouso da dis­tribuire ai cit­ta­di­ni toscani, e che si sta provve­den­do alla con­seg­na a cias­cun comune di un numero pro­porzion­a­to al numero degli abi­tan­ti, per il tramite degli ordi­nari canali del­la Pro­tezione Civile Regionale;

Ritenu­to, per­tan­to, di prevedere, in via pre­cauzionale, l’utilizzo obbli­ga­to­rio delle mascher­ine chirur­giche monouso sec­on­do modal­ità che garan­tis­cano un raf­forza­men­to delle mis­ure di tutela del­la salute dei sin­goli e delle col­let­tiv­ità, tenu­to con­to del fat­tore di ris­chio nei vari con­testi;

Dato atto del­la pro­pos­ta for­mu­la­ta al Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri in data 6 aprile 2020, PROT n. 0130970, ai sen­si dell’articolo 2, com­ma 1, del d.l.19/2020 e che, nelle more dell’adozione dell’auspicato provved­i­men­to statale, risul­ta nec­es­sario dare tem­pes­ti­va­mente cor­so con pro­pria ordi­nan­za a mis­ure pre­cauzion­ali restrit­tive a tutela del­la salute pub­bli­ca;

ORDINA

ai sen­si dell’articolo 32, com­ma 3 del­la legge 23 dicem­bre 1978, n.833 in mate­ria di igiene e san­ità pub­bli­ca e dell’articolo 3, com­ma 1 del decre­to legge 25 mar­zo 2020, n.19 recante “Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da Covid-19”, le seguen­ti mis­ure:

1. di dis­porre l’utilizzo obbli­ga­to­rio del­la masche­ri­na monouso, in spazi chiusi, pub­bli­ci e pri­vati aper­ti al pub­bli­co, in pre­sen­za di più per­sone, oltre che nei mezzi di trasporto pub­bli­co locale, nei servizi non di lin­ea taxi e noleg­gio con con­du­cente;

2. di dis­porre l’utilizzo obbli­ga­to­rio del­la masche­ri­na monouso, in spazi aper­ti, pub­bli­ci o aper­ti al pub­bli­co, quan­do, in pre­sen­za di più per­sone, è obbli­ga­to­rio il man­ten­i­men­to del­la dis­tan­za sociale;

3. fer­mo restando il rispet­to del man­ten­i­men­to delle mis­ure di dis­tanzi­a­men­to sociale, di sta­bilire che le dis­po­sizioni di cui ai pun­ti 1 e 2 non si appli­cano ai bam­bi­ni di età infe­ri­ore ai sei anni e alle per­sone che non tol­leri­no l’utilizzo delle mascher­ine a causa di par­ti­co­lari con­dizioni psi­cofisiche attes­tate da cer­ti­fi­cazione rilas­ci­a­ta da mmg/pls;

4. di dis­porre che i comu­ni, con con­seg­na ai nuclei famil­iari, provvedano alla dis­tribuzione delle mascher­ine for­nite dal­la Regione Toscana tramite il Sis­tema regionale di pro­tezione civile, ripar­tendo il quan­ti­ta­ti­vo asseg­na­to in pro­porzione al numero degli abi­tan­ti;

DISPOSIZIONI FINALI

La pre­sente ordi­nan­za ha valid­ità per cias­cun comune a decor­rere dal­la data in cui avrà provve­du­to al com­ple­ta­men­to del­la dis­tribuzione delle mascher­ine for­nite dal Sis­tema Regionale di Pro­tezione Civile, pre­via pub­bli­cazione del­la decor­ren­za sul pro­prio sito isti­tuzionale nonché dif­fu­sione alla cit­tad­i­nan­za tramite gli ordi­nari canali di comu­ni­cazione di pro­tezione civile e comunque ha valid­ità sull’intero ter­ri­to­rio regionale a decor­rere dal set­ti­mo giorno suc­ces­si­vo alla data di adozione dell’ordinanza stes­sa;

La pre­sente ordi­nan­za ha valid­ità, nelle more dell’adozione degli atti di cui all’articolo 2, com­ma 1 del d.l. 19/2020, fino al 13 aprile e, comunque, fino alla vigen­za delle mis­ure adot­tate dal Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri ai sen­si dell’articolo 1, com­ma 2, del­lo stes­so decre­to legge;

Le dis­po­sizioni, di cui alla pre­sente ordi­nan­za pos­sono essere ogget­to di ulte­ri­ori inte­grazioni o even­tu­ali mod­i­fiche, in ragione dell’evoluzione del quadro epi­demi­o­logi­co e delle sopravvenute dis­po­sizioni nor­ma­tive o ammin­is­tra­tive nazion­ali.

Il man­ca­to rispet­to delle mis­ure di cui alla pre­sente Ordi­nan­za è sanzion­a­to sec­on­do quan­to pre­vis­to dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

La pre­sente ordi­nan­za, per gli adem­pi­men­ti di legge, é trasmes­sa:
· al Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri e al Min­istro del­la Salute;
· ai Prefet­ti;
· ai Sin­daci

Avver­so la pre­sente ordi­nan­za è ammes­so ricor­so giuris­dizionale innanzi al Tri­bunale Ammin­is­tra­ti­vo Regionale nel ter­mine di ses­san­ta giorni dal­la comu­ni­cazione, ovvero ricor­so stra­or­di­nario al Capo del­lo Sta­to entro il ter­mine di giorni cen­toven­ti.

Il pre­sente provved­i­men­to è pub­bli­ca­to inte­gral­mente sul B.U.R.T. ai sen­si degli arti­coli 4, 5 e 5 bis del­la legge regionale n. 23/2007 e nel­la ban­ca dati degli atti ammin­is­tra­tivi del­la Giun­ta regionale ai sen­si dell’articolo18 del­la medes­i­ma legge.

Il Pres­i­dente

Dieci mil­ioni di mascher­ine per i toscani

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