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Capo Poro: l’attesa nuova decisione del TAR è a favore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Pros­egue il con­tenzioso tra PNAT e SCAT S.r.l. su Capo Poro. Due giorni fa il Con­siglio di Sta­to si era espres­so sul ricor­so che con­tes­ta­va al PNAT sia il nul­la osta parziale con il quale era sta­ta autor­iz­za­ta l’esecuzione degli effet­tivi inter­ven­ti di manuten­zione stra­or­di­nar­ia pro­posti, sia il diniego con il quale l’Ente Par­co non ave­va autor­iz­za­to né il cam­bio di des­ti­nazione d’uso degli edi­fi­ci con final­ità di attiv­ità tur­is­ti­ca, né l’esecuzione di tut­ti quegli inter­ven­ti che non rien­tra­no nel­la manuten­zione stra­or­di­nar­ia, ma che sono da con­sid­er­ar­si quali inter­ven­ti di ristrut­turazione edilizia. In pri­ma istan­za il TAR Toscana ave­va dato ragione al Par­co, ma suc­ces­si­va­mente, appun­to il 14 mar­zo scor­so, il Con­siglio di Sta­to ha emes­so la sen­ten­za per la quale, se da una parte SCAT S.r.l. ha ottenu­to la eseguibil­ità dei lavori in quan­to riconosci­bili come manuten­zione stra­or­di­nar­ia (ma non ristrut­turazione edilizia), dall’altra non ha invece avu­to ragione sul cam­bio di des­ti­nazione d’uso degli immo­bili affinché diven­tassero pat­ri­mo­nio agri­co­lo del­la SCAT S.r.l. e fos­sero quin­di uti­liz­za­ti per attiv­ità agri­t­ur­is­ti­ca.

Oggi è poi arriva­ta l’attesa nuo­va deci­sione del TAR Toscana che ha emes­so l’ordinanza n. 95/2023 con la quale ha con­fer­ma­to il cor­ret­to oper­a­to dell’Ente Par­co e ha respin­to la doman­da di sospen­sione degli atti emes­si dal medes­i­mo Ente. A segui­to del­la for­mal­iz­zazione del Decre­to 216/2022, con il quale il Min­is­tero del­la Cul­tura ave­va dichiara­to l’interesse cul­tur­ale rel­a­ti­vo all’immobile denom­i­na­to “Ex Bat­te­ria di Capo Poro”, tra dicem­bre 2022 e gen­naio 2023 il Par­co Nazionale ave­va emes­so atto di revo­ca del nul­la osta rilas­ci­a­to nel dicem­bre 2018 e speci­fi­ca ordi­nan­za di ripristi­no del­lo sta­to dei luoghi per la rimozione e lo sgombero di tut­ti i mate­ri­ali pre­sen­ti all’interno del cantiere, la rimozione e il ripristi­no di tutte le recinzioni di cantiere pre­sen­ti e il ripristi­no del­la devi­azione real­iz­za­ta del sen­tiero pedonale n. 139. A feb­braio la SCAT S.r.l. ave­va ricor­so con­tro tali atti e ave­va chiesto con la mas­si­ma urgen­za la trat­tazione del­la causa e la sospen­sione dei provved­i­men­ti impug­nati. Nel­la riu­nione di ieri il Col­le­gio del tri­bunale ammin­is­tra­ti­vo ha ritenu­to legit­ti­mi i provved­i­men­ti adot­tati dall’Ente Par­co chiaren­do che l’esigenza di garan­tire l’inaccessibilità dei fab­bri­cati onde scon­giu­rare pos­si­bili dan­ni a terzi, invo­ca­ta dal­la ricor­rente, non legit­ti­ma la perime­trazione di un’area este­sa e potrà essere sod­dis­fat­ta, se del caso, medi­ante l’impiego di recinzioni poste a ridos­so delle sin­gole costruzioni.

In virtù del­la nuo­va deci­sione del TAR i lavori restano bloc­cati e la SCAT S.r.l. dovrà pro­cedere al ripristi­no del­lo sta­to dei luoghi.

Foto Gia­co­mo Mon­tau­ti per il Pnart

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