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Manchette di prima

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Manchette di prima

BREAKING NEWS

Aree Marine Protette, vi spieghiamo perchè siamo contrari

Impo­sizioni, regole e costi a scapi­to del­la popo­lazione locale e dei tur­isti, in nome del­la sal­va­guardia dell’ambiente.
Sono ormai mesi che leg­giamo nei vari canali di infor­mazione elbani, arti­coli riguar­dati l’istituzione di un’eventuale area mari­na pro­tet­ta nell’Arcipelago Toscano, un con­tin­uo e tor­men­toso mes­sag­gio per con­vin­cere i cit­ta­di­ni che l’istituzione di ques­ta AMP sia l’UNICA soluzione per sal­va­guardare l’ambiente.
Da una nota invi­a­ta al Min­istro dell’Ambiente pro – tem­pore Ser­gio Cos­ta del 18/12/2020 si evince che il del Pres­i­dente Nazionale di Legam­bi­ente Ste­fano Cifani chiede­va uffi­cial­mente la ria­per­tu­ra dell’iter di isti­tuzione dell’AMP nell’Arcipelago Toscano, sot­to­lin­e­an­do che a dif­feren­za di anni fa, gli Elbani sareb­bero ad oggi Favorevoli.
In realtà non è MAI sta­to chiesto nes­sun parere uffi­ciale alla cit­tad­i­nan­za, tranne che una rac­col­ta firme pro­mossa dal CED (con­sorzio Div­ing Elbano), Legam­bi­ente, Guide sub­ac­quee del Par­co Nazionale e l’ASD Diver­sa­mente Mari­nai, che con­ta­va 5000 firme le quali però rap­p­re­sen­tano sola­mente lo 0,72 del­la popo­lazione Elbana su una sti­ma di 30.000 abi­tan­ti!
Per­tan­to risul­ta chiaro che ai pro­mo­tori, non inter­es­sa cosa real­mente pen­sano i cit­ta­di­ni, ma l’interesse è sola­mente quel­lo di isti­tuir­la, dan­do uno schi­af­fo alla democrazia.
Ricor­diamo che il Par­co è un Ente con poteri che scav­al­cano ger­ar­chi­ca­mente quel­li degli Enti locali e non è sogget­to al voto del­la cit­tad­i­nan­za. Una esten­sione del Par­co a mare, attra­ver­so la creazione del­la AMP, darebbe anco­ra più potere ad un’istituzione che ha l’autorità per sovra deter­minare la volon­tà dei cit­ta­di­ni; da ciò ne deriverebbe una pro­gres­si­va perdi­ta di autono­mia degli Enti locali elet­ti (Comu­ni) e di tut­ti i cit­ta­di­ni.
Dunque la doman­da viene spon­tanea, cosa spinge queste per­sone ad adottare questi sis­te­mi anti­de­mo­c­ra­ti­ci per con­vin­cere il Min­is­tero a riaprire l’iter di isti­tuzione delle AMP??
Noi del movi­men­to “SI alla Tutela del Mare NO all’Area Mari­na Pro­tet­ta” cercher­e­mo in questo testo di spie­gare cosa sono le AMP, e cosa potrebbe accadere al nos­tro ter­ri­to­rio, basan­do­ci su quel­lo che è purtrop­po accadu­to in altre zone.
Per­tan­to sec­on­do il nos­tro pun­to di vista, è nec­es­sario trovare delle soluzioni alter­na­tive all’AMP in quan­to sarebbe gesti­ta dell’Ente Par­co, il quale toglierebbe la ges­tione degli spec­chi acquei e degli are­nili alle Ammin­is­trazioni Locali.
Anal­izzi­amo le alcune carat­ter­is­tiche dell’Area Mari­na pro­tet­ta citan­do il rego­la­men­to AMP delle 5 Terre (per chi vuole entrare nel det­taglio guardare: (http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento‑8–6.pdf)
“Affi­da­ta e Gesti­ta dall’Ente Par­co che ne decide il rel­a­ti­vo rego­la­men­to basan­dosi sulle regole gen­er­ali delle AMP, deci­den­do in toto la ges­tione delle aree marine e avente veto sulle rel­a­tive aree dema­niali (dete­nen­do sem­pre e comunque la deci­sione finale).”
I Comu­ni non avreb­bero nes­sun potere deci­sion­ale o di veto, il loro uni­co ruo­lo sarebbe di tipo con­sul­ti­vo.
Infat­ti come pre­vis­to dal­la (L. n. 979/82 art. 28 e L. n. 426/98 art. 2 co. 16) sarà nom­i­na­ta una “Com­mis­sione di ris­er­va” la quale come pre­vis­to da’art. 2, com­ma 339, del­la legge 24/12/2007 n. 244, com­pren­derà SOLAMENTE n. 1 “esper­to des­ig­na­to d’intesa tra i comu­ni inter­es­sati” … Prati­ca­mente niente!
“La ripro­va la tro­verete nel prossi­mo art. 6 del Rego­la­men­to delle Cinque Terre”
Citi­amo uno stral­cio del soprac­i­ta­to rego­la­men­to:
Arti­co­lo 4:
“…La ges­tione dell’area mari­na pro­tet­ta è affi­da­ta all’Ente Par­co Nazionale. L’Ente Par­co si attiene per lo svol­gi­men­to delle attiv­ità di ges­tione dell’area mari­na pro­tet­ta…”
Arti­co­lo 6:
“La Com­mis­sione di ris­er­va, isti­tui­ta pres­so l’Ente gestore dell’area mari­na pro­tet­ta con decre­to del Min­is­tero dell’Ambiente e del­la tutela del ter­ri­to­rio e del mare… affi­an­ca l’ente del­e­ga­to nel­la ges­tione dell’area, for­mu­lan­do pro­poste e sug­ger­i­men­ti”
I mem­bri del­la Com­mis­sione di ris­er­va sen­za potere deci­sion­ale sareb­bero i seguen­ti:
— un rap­p­re­sen­tante del Min­istro, con fun­zioni di Pres­i­dente;
— un esper­to des­ig­na­to dal­la Regione inter­es­sa­ta, con fun­zioni di vice Pres­i­dente;
— un esper­to des­ig­na­to d’in­te­sa tra i Comu­ni riv­ieraschi inter­es­sati;
— un esper­to del Min­is­tero del­l’Am­bi­ente e del­la Tutela del Ter­ri­to­rio e del Mare;
— un rap­p­re­sen­tante del­la Cap­i­tane­r­ia di por­to, su pro­pos­ta del Repar­to Ambi­en­tale Mari­no pres­so il Min­is­tero del­l’Am­bi­ente:
— un esper­to des­ig­na­to dal­l’Is­ti­tu­to supe­ri­ore per la Pro­tezione e la Ricer­ca Ambi­en­tale (ISPRA);
— un esper­to des­ig­na­to dalle asso­ci­azioni ambi­en­tal­iste mag­gior­mente rap­p­re­sen­ta­tive e riconosciute dal Min­is­tero del­l’Am­bi­ente;
La Com­mis­sione di avrà poi il com­pi­to di esprimer­si sul­la pro­pos­ta di Rego­la­men­to, e per­tan­to ci chiedi­amo:
Quan­to potrà con­tare un solo mem­bro che rap­p­re­sen­ta i comu­ni??
Andi­amo ad anal­iz­zare la com­po­sizione dell’AMP
Le Aree Marine Pro­tette sono soli­ta­mente divise in diverse zone:
“A” zona a ris­er­va inte­grale, vi è con­sen­ti­to:
1. attiv­ità di soc­cor­so e sorveg­lian­za
2. le attiv­ità di servizio svolte per con­to del sogget­to gestore (Ente Par­co)
3. le attiv­ità di ricer­ca sci­en­tifi­ca autor­iz­zate dal sogget­to gestore (Ente Par­co)
4. la bal­neazione, dis­ci­plina­ta dal sogget­to gestore in base ad un regime di tur­nazione e con­tin­gen­ta­men­to defini­to sul­la base del mon­i­tor­ag­gio del­l’area mari­na pro­tet­ta, con acces­so da ter­ra e da mare, esclu­si­va­mente a nuo­to o con natati con­dot­ti a remi, sen­za l’impiego di pinne, calza­ture e guan­ti.
5. le vis­ite gui­date sub­ac­quee, autor­iz­zate dal sogget­to gestore in pre­sen­za di gui­da o istrut­tore sub­ac­queo autor­iz­za­ti dall’ente con un numero mas­si­mo di 4 sub­ac­quei per ogni gui­da, per un gestore; mas­si­mo di 2 guide e 8 sub­ac­quei per cias­cu­na immer­sione; per cias­cu­na zona A, è con­sen­ti­to un mas­si­mo di 5 immer­sioni dalle ore 06.00 alle ore 20.00 anche sul­la base del mon­i­tor­ag­gio peri­od­i­co degli impat­ti sui fon­dali, con un numero di vis­i­ta­tori per ogni gui­da istrut­tore ai cen­tri d’im­mer­sione aven­ti sede legale nei Comu­ni rica­den­ti nel­l’area mari­na pro­tet­ta alla data di entra­ta in vig­ore del pre­sente rego­la­men­to
6. la nav­igazione autor­iz­za­ta dal sogget­to gestore ai natan­ti a remi, a ped­ali, a vela o con propul­sore elet­tri­co, a veloc­ità non supe­ri­ore a 5 nodi;

“B” zona di ris­er­va gen­erale, vi è con­sen­ti­to:

1. le attiv­ità con­sen­tite in zona A;
2. la bal­neazione; le vis­ite gui­date sub­ac­quee, svolte com­pat­i­bil­mente alle esi­gen­ze di tutela dei fon­dali e autor­iz­zate dal sogget­to gestore (Nelle zone B sono con­sen­tite, pre­via autor­iz­zazione dell’ente)
gestore, le vis­ite sub­ac­quee gui­date svolte dai cen­tri d’immersione, con
le seguen­ti modal­ità:
a) in pre­sen­za di gui­da o istrut­tore sub­ac­queo, autor­iz­za­ti
dall’ente gestore;
b) con un numero mas­si­mo di 5 sub­ac­quei per ogni gui­da autor­iz­za­ta,
per un mas­si­mo di 2 guide e 10 sub­ac­quei per cias­cu­na immer­sione;
c) per cias­cu­na zona B, è con­sen­ti­to un mas­si­mo di 3 immer­sioni
dalle ore 06.00 alle ore 12.00, un mas­si­mo di 3 immer­sioni dalle
ore 12.00 alle ore 20.00 ed una immer­sione not­tur­na dalle ore 20.00 alle ore 23.00.)

3. le immer­sioni sub­ac­quee, svolte com­pat­i­bil­mente alle esi­gen­ze di tutela dei fon­dali (ai fini dell’esercizio delle immer­sioni sub­ac­quee indi­vid­u­ali
nelle zone B, sal­va la neces­sità di con­tin­gen­ta­men­to dell’attività, pos­sono
richiedere l’autorizzazione:
a) i res­i­den­ti nei comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta con
un mas­si­mo di due accom­pa­g­na­tori;
b) i pos­ses­sori di abitazioni nei comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na
pro­tet­ta;
c) col­oro che abbi­amo risiedu­to per almeno 10 anni nei comu­ni
rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta già in pos­ses­so dell’autorizzazione
alla data di entra­ta in vig­ore del rego­la­men­to di dis­ci­plina delle attiv­ità)

Ven­gono così esclusi tut­ti i sogget­ti non res­i­den­ti che volessero svol­gere immer­sione in autono­mia, qual­si­asi “tur­ista” o “ama­tore” non potrebbe immerg­er­si in zona B sen­za pagare un div­ing.

4. la nav­igazione, esclu­si­va­mente in asset­to dis­lo­cante, a veloc­ità non supe­ri­ore a 5 nodi entro la dis­tan­za di 300 metri dal­la cos­ta, e a veloc­ità non supe­ri­ore a 10 nodi, entro la fas­cia di mare com­pre­sa tra i 300 metri e i 600 metri di dis­tan­za dal­la cos­ta
5. l’ac­ces­so, alle unità a vela, a remi, a ped­ali o con propul­sore elet­tri­co l’ac­ces­so, ai natan­ti, ad eccezione delle moto d’ac­qua o acquas­coot­er e mezzi sim­i­lari, e alle imbar­cazioni in lin­ea con i req­ui­si­ti di eco­com­pat­i­bil­ità
6. l’ac­ces­so, alle unità navali adib­ite al trasporto passeg­geri, alle vis­ite gui­date e alle attiv­ità dei cen­tri d’im­mer­sione, autor­iz­zate dal sogget­to gestore
7. l’ormeg­gio, ai natan­ti e alle imbar­cazioni, in siti indi­vid­uati dal sogget­to gestore medi­ante apposi­ti campi boe, posizionati com­pat­i­bil­mente con l’e­si­gen­za di tutela dei fon­dali
8. l’an­cor­ag­gio ai natan­ti e alle imbar­cazioni in lin­ea con i req­ui­si­ti di eco­com­pat­i­bil­ità, al di fuori delle aree par­ti­co­lar­mente sen­si­bili, indi­vid­u­ate e seg­nalate dal sogget­to gestore, com­pat­i­bil­mente alle esi­gen­ze di tutela dei fon­dali
9. l’e­ser­cizio del­la pic­co­la pesca arti­gianale, e l’at­tiv­ità di pesca­tur­is­mo ris­er­vate alle imp­rese di pesca che eserci­tano l’at­tiv­ità sia indi­vid­ual­mente, sia in for­ma coop­er­a­ti­va, aven­ti sede legale nei Comu­ni rica­den­ti nel­l’area mari­na pro­tet­ta, alla data di entra­ta in vig­ore del pre­sente decre­to
con reti da pos­ta rego­lar­mente seg­nalate, sec­on­do nor­ma­ti­va e apposi­ta­mente con­trad­dis­tinte dal numero di iden­ti­fi­cazione del pro­pri­etario dell’attrezzo uti­liz­za­to per la pesca, con le seguen­ti modal­ità:
a) le reti devono essere calate per­pen­di­co­lar­mente alla lin­ea ogni imbar­cazione autor­iz­za­ta può uti­liz­zare in alter­na­ti­va tra loro: di cos­ta, ad eccezione degli attrezzi di altez­za infe­ri­ore a 2,5 metri; fino ad un mas­si­mo di 2.300 metri di rete con maglia supe­ri­ori a 55 mil­limetri (comune­mente denom­i­na­ta maglia del 9 , fino ad un mas­si­mo di 500 metri di rete con maglia da38,46 mil­limetri (comune­mente denom­i­na­ta maglia del 13) uni­ta­mente ad un mas­si­mo di 1.200 metri di rete con maglie da 55 mil­limetri (comune­mente denom­i­na­ta maglia del 9
b) con palami­ti, come pre­vis­to dal­la nor­ma­ti­va vigente;
c) con lenza, come pre­vis­to dal­la nor­ma­ti­va vigente.

10. la pesca sporti­va, con lenza e can­na, autor­iz­za­ta dal sogget­to gestore e ris­er­va­ta ai res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nel­l’area mari­na pro­tet­ta

Nelle zone B è con­sen­ti­ta, pre­via autor­iz­zazione dell’ente gestore, la pesca ricre­ati­va, ris­er­va­ta ai res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta, con i seguen­ti attrezzi:
a) con bolenti­no dall’imbarcazione, anche con can­na a mulinel­lo, a non più di 2 ami;
b) con un mas­si­mo di 2 canne sin­gole o da lan­cio o lenza, da ter­ra, a non più di 2 ami;
c) con lenza a cor­renti­na, a non più di 2 lenze ad imbar­cazione;
d) con lenza a traina, a non più di 2 traine a imbar­cazione;
e) medi­ante natel­li di super­fi­cie, ovvero lenze pedag­nate a non più di 2 ami, con lim­ite mas­si­mo di 5 natel­li ad imbar­cazione.

“C” zona di ris­er­va parziale, vi è con­sen­ti­to:

• le attiv­ità con­sen­tite in zona A e in zona B;
• l’ac­ces­so, autor­iz­za­to dal sogget­to gestore, alle navi da dipor­to in lin­ea con i req­ui­si­ti di eco­com­pat­i­bil­ità
• l’ac­ces­so e la nav­igazione ai mezzi di lin­ea autor­iz­za­ti dal sogget­to gestore a veloc­ità non supe­ri­ore a 5 nodi, entro la dis­tan­za di 300 metri dal­la cos­ta, a veloc­ità non supe­ri­ore a 10 nodi, entro la fas­cia di mare com­pre­sa tra i 300 metri e i 600 metri di dis­tan­za dal­la cos­ta; a veloc­ità non supe­ri­ore a 15 nodi, entro la fas­cia di mare com­pre­sa tra i 600 metri e i 1.000 metri di dis­tan­za dal­la cos­ta, a veloc­ità non supe­ri­ore a 20 nodi, oltre i1.000 metri di dis­tan­za dal­la cos­ta;
• l’ormeg­gio, autor­iz­za­to dal sogget­to gestore in siti indi­vid­uati dal sogget­to gestore alle navi da dipor­to in lin­ea con i req­ui­si­ti di eco­com­pat­i­bil­ità, apposi­ti campi boe, posizionati com­pat­i­bil­mente con l’e­si­gen­za di tutela dei fon­dali;
• l’avvis­ta­men­to ceta­cei e l’ac­ces­so in pre­sen­za di mam­miferi mari­ni, sec­on­do il codice di con­dot­ta rel­a­ti­vo;
• la pesca sporti­va con nasse e palami­ti, con numero di ami a per­sona non supe­ri­ore a 70, con lim­ite mas­si­mo di 200 ami a imbar­cazione autor­iz­za­ta dal sogget­to gestore, per i res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nel­l’area mari­na pro­tet­ta;
• la pesca sporti­va, con lenza e can­na, autor­iz­za­ta| dal sogget­to gestore, per i non res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nel­l’area mari­na pro­tet­ta;

Nel­la zona C è con­sen­ti­ta, pre­via autor­iz­zazione dell’ente gestore, la pesca ricre­ati­va ai non res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta, con un mas­si­mo di 2 canne o lenze da ter­ra, a non più di 2 ami.
11. Nel­la zona C, ai fini del rilas­cio dell’autorizzazione alla pesca ricre­ati­va, sal­va la neces­sità di con­tin­gen­ta­men­to dell’attività, sono equiparati ai res­i­den­ti le seguen­ti cat­e­gorie:
a. i pos­ses­sori di abitazioni nei comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta con al mas­si­mo due accom­pa­g­na­tori;
b. col­oro che abbiano risiedu­to per almeno 10 anni nei comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta già in pos­ses­so dell’autorizzazione alla data di entra­ta in vig­ore del rego­la­men­to di dis­ci­plina.
12. I ragazzi di età infe­ri­ore ai 12 anni pos­sono pescare solo se accom­pa­g­nati da un adul­to con rego­lare autor­iz­zazione.
13. Ai fini del rilas­cio dell’autorizzazione è con­sid­er­a­to tito­lo pref­eren­ziale la res­i­den­za nei comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta.
14. Ai fini del rilas­cio dell’autorizzazione per lo svol­gi­men­to dell’attività di pesca sporti­va, i sogget­ti non res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta devono ver­sare all’ente gestore un cor­rispet­ti­vo a tito­lo di dirit­to di seg­rete­ria e rim­bor­so spese,
sec­on­do le modal­ità indi­cate;
15. Il rilas­cio dell’autorizzazione com­por­ta l’obbligo di esporre i con­trasseg­ni autor­iz­za­tivi rilas­ciati dall’ente gestore, che com­pren­dono sia bandiere o pan­nel­li da issare solo durante l’esercizio dell’attività autor­iz­za­ta, sia pan­nel­li e/o ade­sivi da esporre sull’unità navale. I sud­det­ti con­trasseg­ni devono essere ricon­seg­nati pres­so gli uffi­ci dell’ente gestore
al ter­mine di sca­den­za dell’autorizzazione.
16. Il rilas­cio dell’autorizzazione com­por­ta l’obbligo di fornire all’ente gestore dati e infor­mazioni rel­a­tive alle attiv­ità di pesca eserci­tate, ai fini del mon­i­tor­ag­gio dell’area mari­na pro­tet­ta.
17. Ai fini del rin­no­vo dell’autorizzazione, i pesca­tori sportivi prece­den­te­mente autor­iz­za­ti devono comu­ni­care annual­mente, entro e non oltre il 30 novem­bre di ogni anno, i peri­o­di di eser­cizio e le modal­ità speci­fiche di uti­liz­zo degli stru­men­ti di cat­tura (palami­ti, traina, tota­nara, lenze, ecc.), nonché elen­co det­taglia­to delle specie ittiche e delle rel­a­tive quan­tità totali di pre­lie­vo, espresse in chilo­gram­mi, dei dod­i­ci mesi prece­den­ti.
18. Sia a ter­ra che a mare, è con­sen­ti­to un pre­lie­vo cumu­la­ti­vo gior­naliero fino a 2 kg per per­sona o 3 kg per unità navale, sal­vo il caso di sin­go­lo esem­plare di peso supe­ri­ore. In quest’ultimo caso è pre­scrit­to l’arresto imme­di­a­to dell’attività di pesca ed è altresì con­sen­ti­to il man­ten­i­men­to delle even­tu­ali prede pescate in prece­den­za.
19. Ai fini del rilas­cio dell’autorizzazione alle attiv­ità di pesca sporti­va nell’area mari­na pro­tet­ta, i richieden­ti devono:
a) indi­care gli stru­men­ti di pesca che inten­dono adop­er­are;
b) ver­sare all’ente gestore un cor­rispet­ti­vo a tito­lo di dirit­to di seg­rete­ria e rim­bor­so spese, sec­on­do le modal­ità pre­viste
• l’e­ser­cizio del­la pic­co­la pesca arti­gianale, e l’at­tiv­ità di pesca­tur­is­mo, ris­er­vate alle imp­rese di pesca che eserci­tano l’at­tiv­ità sia indi­vid­ual­mente, sia in for­ma coop­er­a­ti­va, aven­ti sede legale nei Comu­ni rica­den­ti nel­l’area mari­na pro­tet­ta, alla data di entra­ta in vig­ore del pre­sente decre­to, e ai soci delle sud­dette coop­er­a­tive inser­i­ti alla stes­sa data nel reg­istro di cias­cu­na coop­er­a­ti­va

Nel­la zona C è con­sen­ti­ta, pre­via autor­iz­zazione dell’ente gestore, la pesca ricre­ati­va, ris­er­va­ta ai res­i­den­ti nei Comu­ni rica­den­ti nell’area mari­na pro­tet­ta, con gli attrezzi di cui al prece­dente pun­to
e con i seguen­ti:
a. con “pol­para”, medi­ante l’utilizzo di qual­si­asi stru­men­to des­ti­na­to alla cat­tura di cefalopo­di octopo­di, con o sen­za esca, con non più di 2 pol­pare a imbar­cazione, lim­i­tata­mente al peri­o­do dal 15 otto­bre al30 mar­zo;
b. con “tota­nara”, medi­ante l’utilizzo di qual­si­asi stru­men­to des­ti­na­to alla cat­tura di cefalopo­di teu­ti­di, con o sen­za esca, con non più di 2 totanare a imbar­cazione, lim­i­tata­mente al peri­o­do dal 15 otto­bre al 30 mar­zo;
c. con “sep­pi­ara”, medi­ante l’utilizzo di qual­si­asi stru­men­to des­ti­na­to alla cat­tura di cefalopo­di, con o sen­za esca, con non più di 2 sep­pi­are a imbar­cazione lim­i­tata­mente al peri­o­do dal 15 otto­bre al 30 mar­zo;
d. con palami­ti, con numero di ami a per­sona non supe­ri­ore a 70, con lim­ite mas­si­mo di 200 ami a imbar­cazione;
e. con una nas­sa nel peri­o­do dal 1° giug­no al 31 agos­to, se muni­ta del con­trasseg­no iden­ti­fica­ti­vo rilas­ci­a­to dall’ente gestore al momen­to dell’autorizzazione.
9. Al fine di deter­minare la capac­ità di cari­co dell’area mari­na pro­tet­ta, e il con­tin­gen­ta­men­to dell’attività, in relazione alle esi­gen­ze di tutela ambi­en­tale sottese al provved­i­men­to di aggior­na­men­to, l’ente gestore effet­tua il mon­i­tor­ag­gio delle attiv­ità di pre­lie­vo, con par­ti­co­lare rifer­i­men­to alla pesca con tota­nara, pol­para, sep­pi­ara e palami­ti, e adegua, pre­via comu­ni­cazione al Min­is­tero dell’ambiente e del­la tutela del ter­ri­to­rio, con suc­ces­sivi provved­i­men­ti, la dis­ci­plina del­la pesca sporti­va e ricre­ati­va.

A questo pun­to ci sorge una doman­da: Come faran­no gli organi di con­trol­lo (Cap­i­tane­r­ia e Finan­za) a vig­i­lare e a far rispettare ques­ta miri­ade di regole??

La rispos­ta dei pro­mo­tori è “FONDI” …. Purtrop­po però sti­amo già viven­do qual­cosa di sim­i­le con il Par­co a ter­ra, che pur riceven­do fon­di ha des­ti­na­to sola­mente n. 4 Guardie Fore­stali per l’intero ter­ri­to­rio vin­co­la­to a Par­co Elbano.

Alla Luce del­la miri­ade di regole soprae­len­cate, pen­sate chi ha un’attività di noleg­gio natan­ti, come farà a spie­gare tutte le regole ai cli­en­ti? E soprat­tut­to, come faran­no i cli­en­ti a rispet­tar­le??

Apri­amo una pic­co­la par­ente­si, abbi­amo vis­to tut­ti quan­to inci­dono le multe sui tur­isti per divi­eto di parcheg­gio, pen­sate se ver­ran­no sanzionati anche in mare!!

La rispos­ta dei pro­mo­tori in questo caso è: “è dimostra­to che il tur­is­mo è comunque pre­sente nelle AMP…” di cer­to sarà vero, ma ci pos­si­amo per­me­t­tere di fare una selezione del tipo di tur­is­mo? E di man­dare in crisi alcu­ni tipi di cat­e­gorie??
Vis­to i recen­ti peri­o­di di crisi, cre­di­amo pro­prio di NO!!

Citi­amo anche qualche arti­co­lo di inter­esse pre­si dal­la Gazzetta Uffi­ciale;

Dis­ci­plina delle con­ces­sioni dema­niali

1. I provved­i­men­ti rel­a­tivi all’uso del demanio marit­ti­mo dell’area mari­na pro­tet­ta “Cinque Terre”, anche in rifer­i­men­to alle opere e con­ces­sioni dema­niali preesisten­ti all’istituzione del­la stes­sa sono dis­ci­plinati in fun­zione del­la zon­azione come di segui­to ripor­ta­to:
b) in zona A, non pos­sono essere adot­tati o rin­no­vati provved­i­men­ti rel­a­tivi all’uso del demanio marit­ti­mo, fat­ta eccezione per quel­li richi­esti dall’ente gestore per motivi di servizio, sicurez­za o ricer­ca sci­en­tifi­ca.
c) in zona B, i provved­i­men­ti rel­a­tivi all’uso del demanio marit­ti­mo sono adot­tati o rin­no­vati dal­la Regione o dagli enti locali com­pe­ten­ti d’intesa con l’ente gestore, tenu­ti con­to delle carat­ter­is­tiche
dell’ambiente ogget­to del­la pro­tezione e delle final­ità isti­tu­tive dell’area mari­na pro­tet­ta;
d) in zona C, i provved­i­men­ti rel­a­tivi all’uso del demanio marit­ti­mo sono adot­tati e rin­no­vati dal­la Regione o dagli enti locali com­pe­ten­ti pre­vio parere dell’ente gestore, tenu­to con­to delle carat­ter­is­tiche dell’ambiente ogget­to del­la pro­tezione e delle final­ità isti­tu­tive dell’area
mari­na pro­tet­ta.

2. I tito­lari di con­ces­sioni dema­niali marit­time in vig­ore alla data di emanazione del pre­sente rego­la­men­to di ese­cuzione devono dare comu­ni­cazione degli estre­mi del­la con­ces­sione all’ente gestore sec­on­do i cri­teri e le pro­ce­dure pre­viste nel Tito­lo IV.

3. Even­tu­ali nuove richi­este di con­ces­sioni dema­niali marit­time, esclu­si­va­mente riferite alle zone B e C, devono essere inoltrate all’Amministrazione com­pe­tente, uni­ta­mente alla richi­es­ta all’ente gestore, ai fini dell’espressione dell’intesa o del rilas­cio del parere.

4. Il respon­s­abile di ogni eser­cizio a carat­tere com­mer­ciale muni­to di con­ces­sione dema­niale marit­ti­ma deve curare e man­tenere l’esposizione del pre­sente Rego­la­men­to in un luo­go ben vis­i­bile agli

Un altro tema scot­tante per tut­ti i gestori di sta­bil­i­men­ti bal­n­eari:

Dis­ci­plina degli ammas­si di foglie di Posi­do­nia ocean­i­ca (art. 9)

1. Fat­te salve le nor­ma­tive vigen­ti in mate­ria di pulizia delle spi­agge e di ges­tione dei rifiu­ti, nell’area mari­na pro­tet­ta gli ammas­si di foglie di Posi­do­nia ocean­i­ca accu­mu­lati sulle spi­agge sono trat­tati sec­on­do le seguen­ti modal­ità:
— nelle zone A e B non è con­sen­ti­ta la loro movi­men­tazione e/o rimozione, al fine di favorire la nat­u­rale fun­zione antiero­si­va e di sta­bi­liz­zazione del­la lin­ea di riva oper­a­ta dagli accu­muli di foglie, e di sal­va­guardare l’integrità degli habi­tat mari­ni e costieri;
— nel­la zona C, lad­dove si ver­i­fichi­no ogget­tive con­dizioni di incom­pat­i­bil­ità fra ammas­si di foglie di Posi­do­nia ocean­i­ca e la fre­quen­tazione delle spi­agge (fenomeni putre­fat­tivi in cor­so, mesco­la­men­to dei detri­ti veg­e­tali con rifiu­ti), l’ente gestore può autor­iz­zare la loro movi­men­tazione in zone di accu­mu­lo tem­po­ra­neo oppure la loro rimozione defin­i­ti­va e il loro trat­ta­men­to come rifiu­ti, nel rispet­to del­la nor­ma­ti­va vigente.
2. La man­ca­ta osser­van­za delle dis­po­sizioni del com­ma 1 com­por­ta l’applicazione delle sanzioni.

Anal­iz­za­to quan­to un’AMP preve­drebbe, vi mos­tri­amo qualche pun­to che i pro­mo­tori INCRIDIBILMENTE trascu­ra­no.

Alla base dell’avvio dell’iter di isti­tuzione dell’AMP ci sono gli stu­di sci­en­tifi­ci e tec­ni­ci da fare sul luo­go, per dimostrare la pre­sen­za del­la flo­ra e del­la fau­na da pro­teggere, e che la zona rispet­ti tut­ti i req­ui­si­ti pre­visti in un AMP tra cui:

Dis­ci­plina degli scarichi idri­ci (art.10)

1. Nell’area mari­na pro­tet­ta non è con­sen­ti­ta alcu­na alter­azione, diret­ta o indi­ret­ta, delle carat­ter­is­tiche biochimiche dell’acqua, ivi com­pre­sa l’immissione di qual­si­asi sostan­za tossi­ca o inquinante, la dis­car­i­ca di rifiu­ti soli­di o liq­ui­di e l’immissione di scarichi non in rego­la con le più restrit­tive pre­scrizioni pre­viste dal­la nor­ma­ti­va vigente.
2. Tut­ti i servizi di ris­torazione e di ricettiv­ità tur­is­ti­ca, gli eser­cizi di carat­tere tur­is­ti­co e ricre­ati­vo con acces­so al mare e gli sta­bil­i­men­ti bal­n­eari, devono essere dotati di allac­cia­men­ti al sis­tema fog­nario pub­bli­co, ovvero di sis­te­mi di smal­ti­men­to dei rifiu­ti domes­ti­ci e assim­i­lati.

È quin­di evi­dente che nes­suno stu­dio è sta­to fat­to rifer­en­do­ci all’Elba in quan­to:

- Gli impianti di depu­razione sono pochi, e mal fun­zio­nan­ti;
— Le con­dut­ture a mare di scari­co dei reflui sono fatis­cen­ti;
— Le fog­na­ture sono fatis­cen­ti;
— Presto sarà real­iz­za­to un Dissala­tore il quale oltre a squar­ciale la spi­ag­gia di Lido di Capo­liv­eri, get­terà in mare gior­nal­mente ton­nel­late di salam­oia che dan­neg­ger­an­no la flo­ra e la fau­na mari­na. (opera al quale nes­suna asso­ci­azione ambi­en­tal­ista hnon si è oppos­ta)

D’altronde sem­bra che certe situ­azioni anche se imposte dal­la legge, non pesino più di tan­to, vis­to che Pianosa pur essendo ris­er­va inte­grale, non è tutt’ora pre­sente un sis­tema fog­nario.

Di fronte a quan­to sopra pre­mes­so molti Elbani sono con­trari a ques­ta isti­tuzione, for­ti anche di un malu­more gen­erale deriva­to dal­la scarsa ges­tione del ter­ri­to­rio vin­co­la­to dal Par­co Nazionale.
Sono ormai anni che si aspet­tano i risul­tati promes­si, ma ad oggi quel­la situ­azione è ben lon­tana, fac­ciamo alcu­ni esem­pi.

- La famosa Zona Umi­da di Mola, fiore all’occhiello del Par­co Nazionale, dove ogni anno viene stanzi­a­ta una notev­ole cifra (139.920,00 € — anno 2019) com­ple­ta­mente abban­do­na­ta e piena di rifiu­ti (basti guar­da il servizio di Car­lo Gas­par­ri su “arcipela­go libero Iso­la D’Elba” https://www.facebook.com/arcipelagolibero;
— Gli stradel­li des­ti­nati alle Moun­tain Bike (dove quest’anno si svol­gerà il mon­di­ale) sono sta­ti ripristi­nati e man­tenu­ti da volon­tari aman­ti del set­tore a tito­lo gra­tu­ito, in quan­to abban­do­nati e dis­con­nes­si;
— Le famose dune di Lacona, super sorveg­li­ate in estate e abban­do­nate in inver­no, ma che gra­zie ai volon­tari che rac­col­go­no i rifiu­ti por­tati dal mare si man­ten­gono polite;
— Le cesse spar­ti­fuo­co abban­do­nate a essere inglo­bate dal­la mac­chia mediter­ranea, non man­te­nen­do così un sis­tema di sicurez­za anti incen­di;
— La cartel­lonis­ti­ca di infor­mazione e le pan­chine des­ti­nate alla sos­ta dei vis­i­ta­tori, sono spes­so abban­do­nate e fatis­cen­ti;
E poi assis­ti­amo ad alcu­ni prog­et­ti ver­gog­nosi, quali l’abbattimento da parte dei cac­cia­tori delle Per­ni­ci, fagiani e Lep­ri sull’Isola di Pianosa per­ché con­sid­er­ate alloc­tone, quan­do invece, all’Elba la per­nice rossa è con­sid­er­a­ta “Specie Par­ti­co­lar­mente Pro­tet­ta”.
Invi­ti­amo quin­di i pro­mo­tori a far­si qualche doman­da di per­ché c’è così tan­ta con­tra­ri­età!
IN CONCLUSIONE
Noi del Movi­men­to “SI alla tutela del Mare – No all’Area Mari­na Pro­tet­ta” ci siamo mes­si da subito a dis­po­sizione per trovare delle soluzioni alter­na­tive di tutela dell’ambiente, ma purtrop­po ci siamo resi con­to che ai pro­mo­tori dell’AMP non inter­es­sa il nos­tro parere, si sono dimostrati arro­gan­ti e impos­i­tivi spes­so can­cel­lan­do com­men­ti (per altro paci­fi­ci) di alcu­ni nos­tri sosten­i­tori, sot­to i loro arti­coli.
Per­tan­to abbi­amo deciso di pro­cedere ugual­mente pro­po­nen­do alle Ammin­is­trazioni l’istituzione di varie “zone di tutela” sull’idea di quel­la esistente a Porto­fer­raio “Lo Scogli­et­to”, dove saran­no i Comu­ni a sta­bilire aree, regole da seguire e modal­ità; molto inter­es­sante è la pro­pos­ta fat­ta anche dal­la Fon­dazione Elba, vedi arti­co­lo “AREA MARINA PROTETTA: IL PROGETTO DELLA FONDAZIONE ELBA” scrit­to da Car­lo Gas­par­ri — Francesco Moret­ti, Gen­naio 2021: http://www.elbareport.it/scienza-ambiente/item/45939-area-marina-protetta-il-progetto-della-fondazione-elba
Con la sper­an­za di aver chiar­i­to tutte le moti­vazioni per cui dici­amo di no, invi­ti­amo tut­ti i cit­ta­di­ni ad aprire gli occhi sulle false notizie divul­gate al fine di con­vin­cere i cit­ta­di­ni a com­piere questo assur­do pas­so (vedi: https://www.quinewselba.it/animali/portoferraio-pinna-nobilis-la-speranza-viene-da-elba.htmlink).
Vogliamo che l’Elba e l’arcipelago rimangano liberi da vin­coli assur­di e che i cit­ta­di­ni e i tur­isti non siano obbli­gati a pagare autor­iz­zazioni per usufruire del nos­tro mare, tutte impo­sizioni che met­tereb­bero in crisi la popo­lazione locale e i vis­i­ta­tori dei nos­tri mari.

Movi­men­to “Si alla tutela del mare-No all’Area Mari­na Pro­tet­ta”

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