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BREAKING NEWS

Nella giornata di ieri il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi ha firmato l’ordinaza regionale n. 37, ecco la parte finale relativa alle effettive disposizioni

Ai sen­si dell’articolo 32, com­ma 3 del­la legge 23 dicem­bre 1978, n.833 in mate­ria di igiene e san­ità,
le seguen­ti mis­ure di con­teni­men­to:

1.Le attiv­ità rel­a­tive alla con­seg­na dei mezzi navali già allesti­ti da parte dei cantieri navali ed il loro
sposta­men­to dal cantiere all’ormeggio pos­sono essere svolte pre­via comu­ni­cazione al Prefet­to.
Res­ta fer­ma la pos­si­bil­ità di svol­gere attiv­ità di manuten­zione, vig­i­lan­za e pulizia ai sen­si
dell’articolo 2, com­ma 12 del DPCM 10 aprile 2020;

2. Sono chiusi al pub­bli­co gli sta­bil­i­men­ti bal­n­eari e rel­a­tive aree in con­ces­sione o di per­ti­nen­za, i
campeg­gi, i vil­lag­gi tur­is­ti­ci, i parchi di vacan­za, le aree di sos­ta come defin­i­ti dagli arti­coli 24, 25,
28 e 29 del­la legge regionale Toscana n.86/2016; l’accesso è con­sen­ti­to solo al per­son­ale impeg­na­to
in attiv­ità di manuten­zione, vig­i­lan­za e pulizia, ivi com­p­rese le attiv­ità di alles­ti­men­to e
manuten­zione delle strut­ture amovi­bili, pre­via comu­ni­cazione al Prefet­to nonché seg­nalazione
dell’area per impedire l’accesso ad estranei;

3. La chiusura nei giorni di saba­to 25 aprile 2020 (Fes­ta del­la Lib­er­azione) e di ven­erdì 1°maggio
2020 (Fes­ta dei Lavo­ra­tori) di tut­ti gli eser­cizi com­mer­ciali di cui all’articolo 13, com­ma 1, lett. d),
e), f) e g) del­la legge regionale Toscana 62/2018 nonché le riven­dite di generi di monop­o­lio. E’
con­fer­ma­ta l’apertura di riven­dite di gior­nali, far­ma­cie e para­far­ma­cie;

4. E’ fat­ta sal­va in tali gior­nate, nel rispet­to del­la vigente leg­is­lazione emer­gen­ziale, la facoltà del­la
sola con­seg­na a domi­cilio, esclu­si­va­mente medi­ante la preno­tazione on-line o tele­fon­i­ca e non
pres­so l’esercizio com­mer­ciale, dei generi ali­men­ta­ri e di beni di pri­ma neces­sità;

DISPOSIZIONI FINALI

La pre­sente ordi­nan­za ha valid­ità fino al 3 mag­gio 2020 e comunque fino alla vigen­za delle mis­ure
adot­tate dal Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri ai sen­si dell’articoli 1, com­ma 2 del d.l.19/2020;

La pre­sente ordi­nan­za, per gli adem­pi­men­ti di legge, è trasmes­sa:
·al Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri ;
·ai Prefet­ti;
·ai Sin­daci;
·all’ANCI;

Il man­ca­to rispet­to delle mis­ure di cui alla pre­sente Ordi­nan­za è sanzion­a­to sec­on­do quan­to pre­vis­to
dall’articolo 4 del d.l.19/2020;

Avver­so la pre­sente ordi­nan­za è ammes­so ricor­so giuris­dizionale innanzi al Tri­bunale
Ammin­is­tra­ti­vo Regionale nel ter­mine di ses­san­ta giorni dal­la pub­bli­cazione, ovvero ricor­so
stra­or­di­nario al Capo del­lo Sta­to entro il ter­mine di giorni cen­toven­ti.

L’in­tera ordi­nan­za è con­sulta­bile e scar­i­ca­bile a questo link http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5250025&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.37_del_16-04–2020

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