Da Portoferraio ci giunge notizia di misure ancor piu’ restrittive atte a contrastare la pandemia all’ Isola d’ Elba.
Di seguito il testo dell’ ordinanza
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020
ad eccezione dell’art. 3, comma 6‑bis, e dell’art. 4
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la pro-
roga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la conti-
nuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020»
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 13 ottobre 2020, n. 253
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epi-
demiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana 18 ottobre 2020, n. 258
VISTO i decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2020 172 recante “Ulte-
riori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus Covid — 19″
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 18 dicembre 2020,
n.313
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di pato-
logle derivanti da agenti virali trasmissibili
VISTA la nota del Ministero della Salute “Covid-19: Indicazione per la durata ed il termine
dell’Isolamento e della quarantena” del 12 ottobre 2020
VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana recanti misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19
VISTA la nota ASL Toscana Nord Ovest del 20 dicembre 2020 che, visto l’incrementarsi dei
casi di positività al virus Covid 19 sul territorio che potrebbe ripercuotersi in ambito scolastico,
suggerisce la sospensione delle attività didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e
grado, in tutta l’Elba, da domani 21 dicembre 2020 a tutto il 06 gennaio 2021 compreso
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato attuale, sussistendo l’urgenza di tutelare con tempe-
stività la salute della popolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell’emer-
genza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, sia doveroso adottare le massime
misure cautelative possibili
CONSIDERATO, pertanto, che allo stato attuale sussiste l’urgenza di intervenire con un prov-
vedimento di massima cautela con l’obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione
VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione
VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario
nazionale”
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’or-
cinamento degli enti locali, con particolare riferimento all’art. 54, comma 4, ed all’art. 50,
comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di
adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a
carattere esclusivamente locale quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del
rischio di contagio
RICHIAMATO l’art. 53, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 ai sensi del quale. “Il vicesindaco
ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o
dl impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dall’esercizio della funzione al
sensi dell’art. 59, RITENUTO che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di prov-
vedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del ri-
schio di contagio
ORDINA
il 23 dicembre 2020, l’apertura di bar e ristoranti dalle ore 5:00 alle ore 22:00 solo per
asporto o consegna a domicilio;
è vietata ogni forma di assembramento dinnanzi ai bar per la consumazione;
che il mercato del 24 dicembre 2020 si svolga conformemente alle disposizioni di cui al
DPCM 18/12/2020 citato, con la sola presenza delle attività di generi alimentari e beni
di prima necessità;
dal 23 dicembre al 06 gennaio lo svolgimento delle celebrazioni religiose è consentito
fermo restando l’obbligo di rispettare le norme di distanziamento interpersonale nei
limiti di capienza massima consentita con uso delle mascherine per ciascun parteci-
pante. Durante le celebrazioni non è consentita l’attività corale e non sono ammesse
persone in piedi. Non è consentito sostare all’esterno dei luoghi di culto o della chiesa
durante le celebrazioni.
DISPONE
che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia, sino a nuova di-
sposizione e/o revoca.
che la presente Ordinanza, venga resa nota mediante pubblicazione all’Albo pretorio
comunale on-line nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per
gli adempimenti di conseguenza:
alla Prefettura di Livorno;
al Comando di Polizia Municipale;
alla Stazione Carabinieri di Portoferraio;
0
FA OBBLIGO
alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della
pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Toscana entro
sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti
dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio.