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Manchette di prima

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Manchette di prima

BREAKING NEWS

Il Comune di Portoferraio adotta ulteriori misure per fronteggiare l’ emergenza Covid all’ Isola d’ Elba

Da Porto­fer­raio ci giunge notizia di mis­ure ancor piu’ restrit­tive atte a con­trastare la pan­demia all’ Iso­la d’ Elba.
Di segui­to il testo dell’ ordi­nan­za

VISTO il decre­to-legge 23 feb­braio 2020, n. 6, recante «Mis­ure urgen­ti in mate­ria di con­teni-
men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19», con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni,
dal­la legge 5 mar­zo 2020, n. 13, suc­ces­si­va­mente abroga­to dal decre­to-legge n. 19 del 2020
ad eccezione del­l’art. 3, com­ma 6‑bis, e del­l’art. 4

VISTO il decre­to-legge 25 mar­zo 2020, n. 19, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­l’art. 1, com­ma
1, del­la legge 22 mag­gio 2020, n. 35, recante «Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za
epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19» e in par­ti­co­lare gli arti­coli 1 e 2, com­ma 1

VISTO il decre­to-legge 16 mag­gio 2020, n. 33, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­l’art. 1,
com­ma 1, del­la legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulte­ri­ori mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re
l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19»

VISTO il decre­to-legge 30 luglio 2020, n. 83, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­l’art. 1, com­ma
1, del­la legge 25 set­tem­bre 2020, n. 124, recante «Mis­ure urgen­ti con­nesse con la sca­den­za
del­la dichiarazione di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 delib­er­a­ta il 31 gen­naio 2020»

VISTO il decre­to-legge 7 otto­bre 2020, n. 125, recante «Mis­ure urgen­ti con­nesse con la pro-
roga del­la dichiarazione del­lo sta­to di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 e per la con­ti-
nuità oper­a­ti­va del sis­tema di aller­ta COVID, nonché per l’at­tuazione del­la diret­ti­va (UE)
2020/739 del 3 giug­no 2020»

VISTO il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei min­istri 13 otto­bre 2020, recante «Ulte­ri­ori
dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 25 mar­zo 2020, n. 19, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni,
dal­la legge 25 mag­gio 2020, n. 35, recante mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za epi-
demi­o­log­i­ca da COVID-19, e del decre­to-legge 16 mag­gio 2020, n. 33, con­ver­ti­to, con modi-
ficazioni, dal­la legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulte­ri­ori mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re
l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19», pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale del­la Repub­bli­ca
ital­iana 13 otto­bre 2020, n. 253

VISTO il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri 18 otto­bre 2020 recante “Ulte­ri­ori
dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 25 mar­zo 2020, n. 19, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni,
dal­la legge 25 mag­gio 2020, n. 35, recante «Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za epi-
demi­o­log­i­ca da COVID-19», e del decre­to-legge 16 mag­gio 2020, n. 33, con­ver­ti­to, con mo-
difi­cazioni, dal­la legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulte­ri­ori mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re
l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19»”, pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale del­la Repub-
bli­ca ital­iana 18 otto­bre 2020, n. 258

VISTO i decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio del Min­istri 3 novem­bre 2020 recante ulte­ri­ori
mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19

VISTO il decre­to del Pres­i­dente del Con­siglio dei Min­istri 18 dicem­bre 2020 172 recante “Ulte-
riori dis­po­sizioni urgen­ti per fron­teggia­re i rischi con­nes­si alla dif­fu­sione del virus Covid — 19″
pub­bli­ca­to nel­la Gazzetta Uffi­ciale del­la Repub­bli­ca Ital­iana, Serie Gen­erale, 18 dicem­bre 2020,
n.313

VISTE le delibere del Con­siglio dei min­istri del 31 gen­naio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7
otto­bre 2020 con le quali è sta­to dichiara­to e poi pro­roga­to fino al 31 gen­naio 2021 lo sta­to di
emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’in­sor­gen­za di pato-
logle derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili

VISTA la nota del Min­is­tero del­la Salute “Covid-19: Indi­cazione per la dura­ta ed il ter­mine
del­l’Iso­la­men­to e del­la quar­an­te­na” del 12 otto­bre 2020

VISTE le Ordi­nanze del Pres­i­dente del­la Giun­ta Regionale Toscana recan­ti mis­ure urgen­ti in
mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione del­l’e­mer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da virus Covid-19

VISTA la nota ASL Toscana Nord Ovest del 20 dicem­bre 2020 che, vis­to l’in­cre­men­tar­si dei
casi di pos­i­tiv­ità al virus Covid 19 sul ter­ri­to­rio che potrebbe riper­cuot­er­si in ambito sco­las­ti­co,
sug­gerisce la sospen­sione delle attiv­ità didat­ti­ca in pre­sen­za delle scuole di ogni ordine e
gra­do, in tut­ta l’El­ba, da domani 21 dicem­bre 2020 a tut­to il 06 gen­naio 2021 com­pre­so

CONSIDERATO, per­tan­to, che allo sta­to attuale, sus­sis­ten­do l’ur­gen­za di tute­lare con tempe-
stiv­ità la salute del­la popo­lazione, vista la situ­azione eccezionale e stra­or­di­nar­ia del­l’e­mer-
gen­za san­i­taria in atto, suscettibile di evoluzione neg­a­ti­va, sia doveroso adottare le mas­sime
mis­ure cautel­a­tive pos­si­bili

CONSIDERATO, per­tan­to, che allo sta­to attuale sus­siste l’ur­gen­za di inter­venire con un prov-
ved­i­men­to di mas­si­ma cautela con l’o­bi­et­ti­vo di sal­va­guardare la salute del­la popo­lazione

VISTI gli arti­coli 32 e 118 del­la Cos­ti­tuzione

VISTO l’art. 32 del­la legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, recante “Isti­tuzione del servizio san­i­tario
nazionale”

VISTO il decre­to leg­isla­ti­vo 18 agos­to 2000, n. 267, recante il Testo Uni­co delle leg­gi sul­l’or-
cina­men­to degli enti locali, con par­ti­co­lare rifer­i­men­to all’art. 54, com­ma 4, ed all’art. 50,
com­ma 5, che attribuisce al Sin­da­co quale rap­p­re­sen­tante del­la comu­nità locale il potere di
adottare ordi­nanze con­tin­gi­bili e urgen­ti in caso di emer­gen­ze san­i­tarie o di igiene pub­bli­ca a
carat­tere esclu­si­va­mente locale quale misura di pre­ven­zione e/o ten­ta­ti­vo di con­teni­men­to del
ris­chio di con­ta­gio

RICHIAMATO l’art. 53, com­ma 2 del D.lgs. 18 agos­to 2000 ai sen­si del quale. “Il vicesin­da­co
ed il vicepres­i­dente sos­ti­tu­is­cono il sin­da­co e il pres­i­dente del­la provin­cia in caso di assen­za o
dl imped­i­men­to tem­po­ra­neo, nonché nei casi di sospen­sione dal­l’e­ser­cizio del­la fun­zione al
sen­si del­l’art. 59, RITENUTO che nel­la cir­costan­za ricor­ra­no le con­dizioni e i pre­sup­posti per l’adozione di prov-
ved­i­men­ti ai sen­si del cita­to art. 50, com­ma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Per quan­to sopra espos­to, quale misura di pre­ven­zione e/o ten­ta­ti­vo di con­teni­men­to del ri-
schio di con­ta­gio

ORDINA
il 23 dicem­bre 2020, l’aper­tu­ra di bar e ris­toran­ti dalle ore 5:00 alle ore 22:00 solo per
asporto o con­seg­na a domi­cilio;
è vieta­ta ogni for­ma di assem­bra­men­to din­nanzi ai bar per la con­sumazione;
che il mer­ca­to del 24 dicem­bre 2020 si svol­ga con­forme­mente alle dis­po­sizioni di cui al
DPCM 18/12/2020 cita­to, con la sola pre­sen­za delle attiv­ità di generi ali­men­ta­ri e beni
di pri­ma neces­sità;
dal 23 dicem­bre al 06 gen­naio lo svol­gi­men­to delle cel­e­brazioni reli­giose è con­sen­ti­to
fer­mo restando l’ob­bli­go di rispettare le norme di dis­tanzi­a­men­to inter­per­son­ale nei
lim­i­ti di capien­za mas­si­ma con­sen­ti­ta con uso delle mascher­ine per cias­cun parte­ci-
pante. Durante le cel­e­brazioni non è con­sen­ti­ta l’at­tiv­ità corale e non sono ammesse
per­sone in pie­di. Non è con­sen­ti­to sostare all’ester­no dei luoghi di cul­to o del­la chiesa
durante le cel­e­brazioni.
DISPONE
che la pre­sente ordi­nan­za abbia imme­di­a­ta esec­u­tiv­ità ed effi­ca­cia, sino a nuo­va di-
spo­sizione e/o revo­ca.
che la pre­sente Ordi­nan­za, ven­ga resa nota medi­ante pub­bli­cazione all’Al­bo pre­to­rio
comu­nale on-line nonché sul sito isti­tuzionale del­l’Ente.
che copia del­la pre­sente Ordi­nan­za ven­ga trasmes­sa, per oppor­tu­na conoscen­za e per
gli adem­pi­men­ti di con­seguen­za:
alla Prefet­tura di Livorno;
al Coman­do di Polizia Munic­i­pale;
alla Stazione Cara­binieri di Porto­fer­raio;
0
FA OBBLIGO
alle Autorità pre­poste di porre in essere tut­ti i con­trol­li nec­es­sari per la sal­va­guardia del­la
pub­bli­ca inco­lu­mità e del rispet­to dei det­ta­mi del­la pre­sente ordi­nan­za.
Avver­so la pre­sente ordi­nan­za è ammes­so ricor­so giuris­dizionale dinanzi al TAR Toscana entro
ses­san­ta giorni e ricor­so stra­or­di­nario al Capo del­lo Sta­to entro cen­toven­ti giorni, decor­ren­ti
dal­la data di pub­bli­cazione sul­l’Al­bo Pre­to­rio.

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