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BREAKING NEWS

Comune di Marciana: Misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ( art.50 del D.LGS.n. 267/2000)

VISTA la delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 31 gen­naio 2020, con la quale è sta­to dichiara­to, per sei mesi, lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’insorgenza di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili;

VISTA la delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 29 luglio 2020 che pro­ro­ga al 15 otto­bre 2020 lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’insorgenza di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili;

VISTA la delib­era del Con­siglio dei Min­istri del 7 otto­bre 2020 “pro­ro­ga del­lo sta­to di emer­gen­za sul ter­ri­to­rio nazionale rel­a­ti­vo al ris­chio san­i­tario con­nes­so all’insorgenza di patolo­gie derivan­ti da agen­ti virali trasmis­si­bili”; VISTO il D. L. 7 otto­bre 2020 n. 125 “Mis­ure urgen­ti con­nesse con la pro­ro­ga del­la dichiarazione del­lo sta­to di emer­gen­za epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19 e per la con­ti­nu­ità oper­a­ti­va del sis­tema di aller­ta COVID, nonché per l’attuazione del­la diret­ti­va (UE) 2020/739 del 3 giug­no 2020; VISTO il DPCM del 3 novem­bre 2020 “Ulte­ri­ori dis­po­sizioni attua­tive del decre­to-legge 25 mar­zo 2020 n. 19 con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni, dal­la legge 25 mag­gio 2020 n. 35 recante < Mis­ure urgen­ti per fron­teggia­re l’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19>, e del decre­to-legge 16 mag­gio 2020 n. 33, con­ver­ti­to, con mod­i­fi­cazioni,  dal­la legge 14 luglio n. 74 recante ; VISTA l’Ordinanza n. 102 del 6 novem­bre 2020 del Pres­i­dente del­la Regione Toscana “Mis­ure in mate­ria di con­teni­men­to e ges­tione dell’emergenza epi­demi­o­log­i­ca da COVID-19. Deter­mi­nazioni in mate­ria di riduzione del­la mobil­ità inter­re­gionale”

CONSIDERATO che con Ordi­nan­za del Min­istro del­la salute, sul­la base del mon­i­tor­ag­gio dei dati epi­demi­o­logi­ci sec­on­do quan­to sta­bil­i­to nel doc­u­men­to di “Pre­ven­zione e rispos­ta a COVID-19: evoluzione del­la strate­gia e piani­fi­cazione nel­la fase di tran­sizione per il peri­o­do autun­no inver­nale”, nonché sul­la base dei dati elab­o­rati dal­la cab­i­na di regia di cui al decre­to del Min­istro del­la Salute del 30 aprile 2020, sen­ti­to il Comi­ta­to tec­ni­co sci­en­tifi­co sui dati mon­i­torati, le Regioni ven­gono indi­vid­u­ate in tre aree, cor­rispon­den­ti ad altret­tan­ti sce­nari di ris­chio, per le quali sono pre­viste mis­ure mod­u­lari

CONSIDERATO che il cita­to DPCM 3 novem­bre 2020 all’art. 2 com­ma 4 let­tera a) e art. 3 com­ma 4 let­tera a), tra l’altro, prevede il divi­eto di sposta­men­to in entra­ta e in usci­ta dai soprac­i­tati ter­ri­tori indi­vid­uati con l’Ordinanza del Min­istro del­la Salute, sal­vo che per com­pro­vate esi­gen­ze lavo­ra­tive, o situ­azioni di neces­sità  ovvero per motivi di salute. E’ con­sen­ti­to il rien­tro al pro­prio domi­cilio, abitazione o res­i­den­za

RITENUTO che il rifer­i­men­to al domi­cilio, all’abitazione e alla res­i­den­za si pres­ta ad essere appli­ca­to nel sen­so di per­me­t­tere alle per­sone che rien­tra­no nel ter­ri­to­rio del Comune di recar­si anche nelle sec­onde case per motivi non di effet­ti­va neces­sità, in quan­to il richi­amo all’abitazione ricom­prende tutte le fat­tispecie abi­ta­tive , com­p­rese quelle saltu­ar­ie e non sta­bili

VALUTATO che tale situ­azione, al fine di real­iz­zare una com­pi­u­ta azione di pre­ven­zione, impone di assumere ogni misura di con­teni­men­to e ges­tione adegua­ta e pro­porzion­a­ta all’evolversi del­la situ­azione epi­demi­o­log­i­ca, per fron­teggia­re pos­si­bili pregiudizi per la col­let­tiv­ità

VISTO la legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, recante “Isti­tuzione del servizio san­i­tario nazionale” e, in par­ti­co­lare, l’art. 32 che dispone “il Min­istro del­la san­ità può emet­tere ordi­nanze di carat­tere con­tin­gi­bile ed urgente, in mate­ria di igiene e san­ità pub­bli­ca e di polizia vet­eri­nar­ia, con effi­ca­cia este­sa all’intero ter­ri­to­rio nazionale o a parte di esso com­pren­dente più regioni”, nonché “nelle medes­ime materie sono emesse dal pres­i­dente del­la giun­ta regionale e dal sin­da­co ordi­nanze di carat­tere con­tin­gi­bile ed urgente, con effi­ca­cia este­sa rispet­ti­va­mente alla regione o a parte del suo ter­ri­to­rio com­pren­dente più comu­ni e al ter­ri­to­rio comu­nale”; VISTO l’art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 il quale prevede che il Sin­da­co adot­ta, in par­ti­co­lare, in caso di emer­gen­ze san­i­tarie o di igiene pub­bli­ca a carat­tere esclu­si­va­mente locale le ordi­nanze con­tin­gi­bili ed urgen­ti

RITENUTO dover speci­fi­care per il pro­prio ter­ri­to­rio comu­nale le mis­ure già dis­poste con i sud­det­ti provved­i­men­ti;  ORDINA a chi­unque fac­cia ingres­so nel ter­ri­to­rio del Comune di Mar­ciana dopo aver sog­gior­na­to nelle  Regioni  e nelle zone iden­ti­fi­cate a ris­chio ele­va­to e sot­to­poste alle mis­ure di cui all’art. 2 com­ma 4 lett. a) e art. 3 com­ma 4 let­tera a) del DPCM 3 novem­bre 2020 di comu­ni­care tale cir­costan­za medi­ante auto­cer­ti­fi­cazione speci­f­i­can­do il luo­go e la data di prove­nien­za, il moti­vo dell’ingresso e la cir­costan­za di avere o meno il pro­prio medico di med­i­c­i­na gen­erale o il pedi­atra di famiglia in uno dei comu­ni dell’Isola d’Elba. L’autocertificazione così defini­ta dovrà essere trasmes­sa via mail al seguente ind­i­riz­zo o recap­i­ta­ta a mano all’ufficio del­la Polizia Munic­i­pale. a tutte le per­sone che si trovano nel­la sopra descrit­ta con­dizione di effet­tuare un peri­o­do di quar­an­te­na fidu­cia­ria di 10 giorni a par­tire dal­la data di usci­ta dai ter­ri­tori sot­to­posti alle citate restrizioni o, in alter­na­ti­va, di dis­porre del refer­to neg­a­ti­vo al tam­pone mol­e­co­lare effet­tua­to al mas­si­mo nei tre prece­den­ti l’arrivo sull’isola. Restano esclusi col­oro che sono sogget­ti a pen­dolar­is­mo quo­tid­i­ano per motivi di lavoro, di salute, di stu­dio o di altra urgente neces­sità non rimand­abile, nonché per doveri d’ufficio.

RICORDA e INFORMA che gli sposta­men­ti dai sud­det­ti ter­ri­tori sono con­sen­ti­ti esclu­si­va­mente per com­pro­vate esi­gen­ze lavo­ra­tive o situ­azioni di neces­sità ovvero per motivi di salute. Sono altresì con­sen­ti­ti i rien­tri pres­so il pro­prio domi­cilio, abitazione, res­i­den­za nel Comune di Mar­ciana solo per col­oro che han­no sul ter­ri­to­rio dell’Isola d’Elba il pro­prio medico di med­i­c­i­na gen­erale o il pedi­atra di famiglia ai sen­si del­la ordi­nan­za 102/2020 del Pres­i­dente del­la Regione Toscana. Si ricor­da altresì a tut­ta la popo­lazione, sia res­i­dente che non, l’assoluto rispet­to delle norme anti con­ta­gio e le sanzioni che com­por­ta la non osser­van­za delle stesse.

DISPONE La trasmis­sione imme­di­a­ta tramite pos­ta pec, del­la pre­sente ordi­nan­za ai seguen­ti sogget­ti: —    Polizia Munic­i­pale di Mar­ciana —    Com­mis­sari­a­to di Polizia di Porto­fer­raio —    Stazione Cara­binieri di Mar­ciana Mari­na —    Com­pag­nia Cara­binieri di Porto­fer­raio —    Com­pag­nia Guardia di Finan­za di Porto­fer­raio —    Prefet­tura di Livorno e Uffi­cio stac­ca­to dell’Elba —    ASL zona Elba di Porto­fer­raio —    Ai Sin­daci dei Comu­ni Elbani; La pub­bli­cazione, con effet­ti erga omnes, sul sito isti­tuzionale e all’Al­bo pre­to­rio online del Comune; L’inosservanza alla pre­sente Ordi­nan­za com­por­ta l’applicazione delle sanzioni ammin­is­tra­tive pre­viste dal­la Legge; AVVERTE La Polizia Munic­i­pale è incar­i­ca­ta del­la vig­i­lan­za e dell’esecuzione del­la pre­sente Ordi­nan­za; Avver­so il pre­sente provved­i­men­to è ammes­so ricor­so giuris­dizionale al TAR del­la Toscana ovvero ricor­so stra­or­di­nario al Pres­i­dente del­la Repub­bli­ca (per il quale è dovu­to il paga­men­to del con­trib­u­to uni­fi­ca­to nel­la misura pre­vista dall’art. 13, com­mi 6‑bis e 6‑bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e suc­ces­sive mod­i­fiche) rispet­ti­va­mente entro i ter­mi­ni di 60 e 120 giorni dal­la data di pub­bli­cazione.

 

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